Sdoganamento
Sdoganamento/Controlli al confine
La nostra Procedura di importazione semplificata si prospetta particolarmente interessante soprattutto per gli spedizionieri e gli importatori che attraversano regolarmente il confine svizzero.
L’autocarro transita attraverso il confine presso il nostro domicilio alla Stazione badese di Basilea, approvato dall’Amministrazione doganale e con accesso diretto dall’autostrada. Qui avviene la dichiarazione di importazione.
Tutti i dati vengono trasmessi automaticamente all’Amministrazione doganale. In tal modo la disponibilità, sia nostra che dell’Amministrazione doganale, diviene uno strumento flessibile in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla moderna circolazione delle merci.
L’ufficio doganale competente decide in merito al controllo del carico entro un termine prestabilito. I controlli della dogana vengono realizzati da noi, direttamente in loco.
Principali vantaggi per i vettori
Maggiore flessibilità temporale. L’introduzione e la fuoriuscita delle merci può avvenire anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici doganali.
Indipendenza fisica dalla dogana. Le spedizioni non devono passare per un ufficio doganale.
È possibile decidere autonomamente quale valico di frontiera utilizzare. Ciò consente di evitare la coda di attesa per l’autocarro e di guadagnare un’enorme quantità di tempo.
Le spedizioni di minore entità (fino a circa 800 kg) specifiche per la Svizzera possono passare direttamente al nostro partner EGS-Express Group Swiss (Basel) GmbH. EGS può consegnarle direttamente nello stesso giorno o il giorno successivo, a seconda dell’ora di arrivo dell’autocarro dietro il pagamento di una tariffa minima. Pertanto se l’autocarro deve transitare attraverso la Svizzera, potrà risparmiare il tempo della deviazione necessaria per la consegna e mantenere la piena disponibilità.
Imposizioni doganali standard
Import
Per sdoganamento s’intende il controllo della merce dal punto di vista del diritto fiscale o doganale.
Calcoliamo per conto dell’amministrazione doganale le imposte e gli altri tributi, come ad esempio i dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto, dovuti sulle merci che attraversano il confine.
I dazi doganali sono imposte indirette dovute sulle merci trasportate nel territorio doganale.
Per determinati prodotti o determinate merci sono vietati l’importazione, l’esportazione e il transito oppure il passaggio oltre il confine è consentito solo limitatamente o solo con autorizzazione. Ciò vale ad esempio per stupefacenti, flora e fauna protette e armi.
Esportazione
Dazio sull’esportazione
Se i prezzi internazionali di un bene scarsamente disponibile sul mercato locale sono più alti dei prezzi locali, vengono applicati anche dei tributi sull’esportazione, al fine di dissuadere dall’esportazione di tale bene. L’importo e la quantità di tali dazi doganali sono soggetti a rigida regolamentazione da parte dell’OMC.
Documenti per l’esportazione
Per esportare merce dalla Germania o dalla Svizzera, occorre essere in possesso di documenti doganali per l’esportazione.
Documenti di transito
T2
Il documento di transito T2 viene emesso per le merci comunitarie, ovvero: merci provenienti dall’UE oppure sulle quali sono già stati applicati i dazi all’importazione in un Paese dell’UE.
T1
Il documento di transito T1 viene emesso per le merci non comunitarie, ovvero, ad esempio, in Svizzera e in Norvegia. Inoltre, viene emesso un documento di transito T1 anche per le merci provenienti d’oltremare, per via aerea o marittima, e che non vengono sdoganate, ma raggiungono il Paese di destinazione in transito.
Bolletta di cauzione (11.51)
Si tratta di un procedimento esclusivamente svizzero. Si tratta di un documento simile al T1 e viene emesso al confine ad esempio per portare merci raggruppate allo speditore di destinazione, purché quest’ultimo sia un destinatario autorizzato (ZE) che successivamente sdoganerà le merci.
Libretto ATA (importazione temporanea)
Il libretto ATA si usa per l’importazione temporanea di merci, come ad esempio le spedizioni per le fiere o le merci utilizzate per dimostrazioni o prove ed è valido 1 anno.
Regime di ammissione temporanea
Il regime di ammissione temporanea si applica di norma alle merci importate ad esempio per essere riparate o per le quali al momento dell’importazione non è sicuro se saranno riesportate o vendute.
Il presupposto per l’ammissione temporanea sono le misure di identificazione, vale a dire l’identificazione univoca della merce mediante numeri di serie e simili. L’IVA sull’importazione dovuta viene corrisposta con un versamento in contanti e rimborsata al momento della regolare cancellazione del regime di ammissione temporanea. Se una parte della merce rimane nel Paese di importazione, viene rimborsata la differenza. In caso di riparazione, viene tassato anche il valore aggiunto derivante dalla riparazione stessa (parti nuove o manodopera), pertanto per la riesportazione occorre emettere un allegato separato per il valore della spedizione e per il valore del lavoro eseguito